Reddito Fotovoltaico

Regime fiscale per impianti fotovoltaici
La disciplina IVA e fiscale degli impianti fotovoltaici può riguardare le tariffe incentivanti percepite, l’acquisto/realizzazione dell’impianto o i ricavi derivanti dalla vendita di energia ed è variabile in funzione di molti fattori, quali lo scopo dell’utilizzo dell’impianto, la sua potenza, la tipologia di soggetto che assume la qualifica di responsabile dell’impianto.
Di seguito riportiamo alcune indicazioni in merito che l’Agenzia delle Entrate ha dato nella Circolare n. 46/E. In linea generale, per quanto riguarda la tariffa incentivante, quest’ultima non assume mai rilevanza ai fini dell’IVA, essendo sempre esclusa dal campo di applicazione dall’IVA anche nel caso in cui la tariffa sia percepita dal responsabile dell’impianto nello svolgimento di un’attività di impresa. La tariffa incentivante rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto si possa considerare utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa. Quanto alla disciplina IVA dell’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico, l’aliquota applicabile è quella agevolata al 10%. La detrazione dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o realizzazione dell’impianto è ammessa solo in funzione dell’utilizzo dell’impianto nell’esercizio di impresa; ove l’impianto sia in parte utilizzato per fini privati, non è ammessa in detrazione l’IVA corrispondente alla quota imputabile a tali utilizzi. Il GSE è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto
ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.
Per quanto concerne la disciplina fiscale della tariffa incentivante e dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, occorre distinguere casi diversi a seconda della natura del soggetto responsabile e dell’impiego dell’impianto. 

 Analizziamo ora in dettaglio alcuni casi specifici:
1) Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto a soli usi privati, come l’illuminazione domestica, l’alimentazione di elettrodomestici, ecc. In questo caso la tariffa incentivante non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette. Ciò vale anche in relazione ad un impianto FV realizzato da un condominio che produce energia esclusivamente destinata a soddisfare i consumi condominiali. 

2) Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati con impianti fino a 20 kW. Nell’ipotesi di scambio sul posto, la tariffa incentivante percepita non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA che delle imposte dirette.  
Nell’ipotesi di vendita dell’energia, occorre fare riferimento alla destinazione d’uso dell’impianto: l qualora l’impianto è installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente, la vendita dell’energia in esubero non è considerata un’attività commerciale abituale. In questo caso la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione IVA e delle imposte dirette. I proventi derivanti dalla vendita di energia sono sottoposti ad imposte dirette in qualità di redditi diversi, in particolare come redditi derivanti da attività commerciali non esercitati abitualmente. Il costo relativo all’acquisto/realizzazione dell’impianto non può essere considerato come spesa inerente alla produzione dei suddetti redditi. Tali redditi non devono essere assoggettati ad IVA.
L’IVA pagata all’acquisto o realizzazione dell’impianto non è detraibile perché l’impianto non pone in essere operazioni rilevanti ai fini dell’impresa.
Il trattamento fiscale suddetto è applicabile anche qualora l’impianto sia realizzato da un
condominio. In questo caso i proventi derivanti dalla vendita dell’energia costituiscono reddito da imputare ai condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà e possono assumere diversa
connotazione: per le persone fisiche non imprenditori e gli enti non commerciali, essi costituiscono redditi diversi; per le persone fisiche o giuridiche imprenditori, costituiscono reddito di impresa. 

3) Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati con impianti fino a 20 kW nel caso l’impianto NON sia posto al servizio dell’abitazione o sede dell’ente (impianti diversi).
In questo caso, l’energia prodotta in misura esuberante deve essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.
l Tariffa incentivante La tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Per quanto concerne le imposte dirette, invece, la tariffa incentivante percepita ha rilevanza fiscale in qualità di contributo in conto esercizio e concorre alla determinazione del reddito di impresa in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta. L’incentivo, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, rileva anche ai fini IRAP ed è assoggettato alla ritenuta del 4% effettuata dal GSE al momento dell’erogazione.
l Ricavi derivanti dalla vendita dell’energia I ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta in eccesso concorrono alla determinazione del reddito d’impresa. L’impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e di conseguenza risultano deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto/realizzazione. Il coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 9%. Gli stessi ricavi sono assoggettati ad IRAP, derivando dallo svolgimento di un’attività abituale autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio del bene “energia”, e ad IVA.
l IVA assolta all’atto di acquisto e o realizzazione del bene L’IVA pagata all’acquisto o realizzazione dell’impianto è detraibile sia per le persone fisiche, in una quota pari alla percentuale risultante dal rapporto quantità energia ceduta e quella prodotta complessivamente, sia per gli enti non commerciali, a condizione che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale.
4) Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati con impianti SUPERIORI a 20 kW. In questo caso, i soggetti possono solo vendere l’energia in esubero ai propri fabbisogni alla rete locale, non potendo usufruire dello scambio sul posto. Tale vendita di energia individua un’attività di tipo commerciale che determina, dal punto di vista tributario, la seguente situazione:
l Tariffa incentivante - IVA: la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
- Imposte Dirette: la tariffa concorre alla determinazione del reddito di impresa come contributo in conto esercizio in misura proporzionale alla quantità di energia venduta.
- IRAP: la tariffa incentivante rileva anche ai fini IRAP come contributo in conto esercizio in misura proporzionale alla quantità di energia venduta.
- Ritenuta 4% (art. 28 DPR 600/1973): la tariffa incentivante è assoggettata alla ritenuta per la parte commisurata all’energia ceduta.

l Ricavi derivanti dalla vendita dell’energia
I ricavi derivanti dalla vendita di energia sono assoggettati ad IVA e concorrono come componenti
positivi di reddito alla determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP. L’impianto fotovoltaico
costituisce bene strumentale e di conseguenza gli ammortamenti del relativo costo risultano
deducibili.
l IVA assolta all’atto di acquisto e/o realizzazione del bene
L’IVA pagata all’acquisto o realizzazione dell’impianto è detraibile sia per le persone fisiche, ai sensi articolo 19 comma 4 DPR 633/1972, sia per gli enti non commerciali, ai sensi art. 19-ter secondo comma del medesimo decreto.
5) Persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale. Il caso riguarda sia i soggetti per i quali la produzione di energia tramite impianto fotovoltaico costituisce l’oggetto principale dell’attività commerciale svolta, sia quelli che esercitano un’attività commerciale diversa ma che utilizzano l’energia fotovoltaica prodotta primariamente nell’ambito di tale attività (eventualmente cedendo l’energia prodotta in eccesso).
In questo caso, l’impianto fotovoltaico rappresenta un bene strumentale relativo all’impresa e come tale partecipa alla determinazione del reddito d’impresa sia dal lato dei componenti negativi (quote di ammortamento) che da quelli positivi, nel cui ambito vanno inclusi sia la tariffa incentivante sia i ricavi dalla vendita dell’energia prodotta. Per questo, la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ma, concorrendo a determinare il reddito di impresa, rileva ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP e va assoggettata alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del DPR 600/1973.
I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia fotovoltaica prodotta sono componenti positivi del reddito d’impresa e concorrono alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che IRAP e sono da assoggettati a IVA. L’impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale e di conseguenza risultano deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto/realizzazione dell’impianto. Per quanto riguarda l’IVA assolta all’acquisto dell’impianto, essa è detraibile ai sensi dell’articolo 19del DPR 633/1972.


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